Funzioni e struttura
Funzioni
1. Il Garante , ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 5 febbraio 2024, n. 20 esercita le seguenti funzioni:
– vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformita’ ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilita’,
– contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilita’ e del rifiuto
dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 5, comma 2;
– promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle liberta’ fondamentali delle persone con disabilita’, in condizione di
eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
– riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilita’, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli
enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilita’, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n.
67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonche’ dall’Autorita’ politica delegata in materia di disabilita’ anche a
seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita’ presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
– svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
– richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo
svolgimento delle funzioni di sua competenza.
– formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici
interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche
attraverso l’autorita’ di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita’
riscontrate;
– promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita’ attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e
progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni
competenti per materia;
– promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque
denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle
persone con disabilita’, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche
sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta
applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base
territoriale;
– trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attivita’ svolta alle Camere nonche’ al Presidente del Consiglio
dei ministri o all’Autorita’ politica delegata in materia di disabilita’ sull’attivita’ svolta;
– visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l’esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti
di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le
strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all’articolo 89, comma 2-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
– effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
– agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
– definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita’ nonche’
di modelli di accomodamento ragionevole;
– collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. Nell’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita’e assicura,altresi’,forme di concertazione in relazione alle specifiche attivita’ di cui al comma 1, lettere c) ed h).